E' ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente articolo 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantita' di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi. E' consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantita' di detti oli combustibili estratte. E' altresi' consentito scaricare sui registri previsti dall'articolo 4 le quantita' degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art6 · fonte su Normattiva