I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualita', tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei relativi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art3 · fonte su Normattiva