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Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonche' per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1965 e sui corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art7 · fonte del testo