Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le societa' concessionarie dei servizi telefonici hanno la facolta' di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che per legge siano, in tutto o in parte, equiparati ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonche' gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie. Le societa' stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art6 · fonte del testo