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L'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, e' sostituito dal seguente: "E' data facolta' ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa: per tonnellata a) marmi greggi in blocchi........................ L. 180
- b)marmi segati in tavole e lastre................ " 144
- c)marmi lavorati e quadrette..................... " 96
- d)ritagli di lunghezza superiore a cm. 35........ " 60
- e)ritagli fino a cm. 35 di lunghezza............. " 48
- f)scaglie........................................ " 40
- g)granulati...................................... " 32
- h)polvere di marmo............................... " 24"
Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 22 dicembre 2008
