Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.
Testo vigente dal 17 marzo 1950
Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.
Testo vigente dal 17 marzo 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-02-23;66~art2 · fonte del testo