Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
