Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.
Testo vigente dal 7 marzo 1955
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.
Testo vigente dal 7 marzo 1955
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" sollevata dal pretore di Asti con ordinanza 7 marzo 1973, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente "delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia d…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 4 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, proposta dal Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze sopraindicate, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti allo stesso Pretore. Così deciso in Rom…
Art. 77 cost. · Art. 4 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sollevata dal Tribunale di Parma con l'ordinanza del 15 gennaio 1962, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 4 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;51~art4 · fonte del testo