Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.

Testo vigente dal 9 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;682~art2 · fonte su Normattiva