Il primo comma dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: "L'art. 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, puo' conseguire la promozione - anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32 - quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non e', altresi', richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che - posteriormente al riacquisto della idoneita' fisica - sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo".

Testo vigente dal 30 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;445~art6 · fonte del testo