Art. 7 — Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Il sottufficiale elle abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6. Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita in sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici
IL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
