L'ultimo comma dell'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico e' considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5".
Testo vigente dal 30 luglio 1949
