Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

  • 1)i quantitativi di carne importata;
  • 2)il Paese di origine e la ditta fornitrice;
  • 3)la dogana d'ingresso e la data d'importazione;
  • 4)il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto e' avvenuto in quarti o in porzioni minori;
  • 5)i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle localita' di lavorazione. Il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 13 aprile 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-04-04;171~art6 · fonte su Normattiva