I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. In caso di recidiva, il contravventore e' cancellato dall'elenco degli importatori di carni. chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale. In caso di recidiva la licenza di vendita e' revocata.
Testo vigente dal 13 aprile 1964
