1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunita' o dalla Comunita' in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano, eventualmente, soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o del Marocco:

  • a)un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito;
  • b)o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci.
  • c)oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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