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[1]Gli articoli 7, 9 e 14 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 7. - La pensione annua spettante agli ufficiali e' uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili, escluse le indennita' di aeronavigazione e di volo percepiti nell'ultimo triennio di servizio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma.
[3]Pero', per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sotto indicati, la pensione viene liquidata in base alle aliquote cui alla seguente tabella:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]La pensione risultante dal calcolo precedente non puo' superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio e' pari ai quattro quinti della media anzidetta.
[6]Gli assegni utili relativi all'indennita' di aeronavigazione e di volo verranno calcolati, in aggiunta alla pensione, secondo le norme dell'art. 9 che segue.
[7]Art. 9. - Per gli ufficiali dell'Arma, aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico, che abbiano comunque percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, e', in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di un'aliquota corrispondente a:
- a)tanti ventottesimi dei 9/10 dell'indennita' di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennita' di aeronavigazione e con un massimo di 20/28 se trattasi di ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
- b)tanti trentunesimi dei 9/10 dell'indennita' di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennita' aeronavigazione e con un massimo di 20/31 se trattasi di ufficiali superiori e capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);
- c)tanti trentatreesimi dei 9/10 dell'indennita' di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennita' di aeronavigazione e con un massimo di 20/33 se trattasi di ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti);
- d)tanti quarantesimi dei 9/10 dell'indennita' di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennita' di volo se trattasi di ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di 29/40 se generali e 22/40 se ufficiali superiori ed inferiori;
- e)tanti quarantacinquesimi dei 9/10 dell'indennita' di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennita' di volo e con un massimo di 36/45 se trattasi di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti e ruolo servizi e del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.
[8]Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante.
[9]Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti) l'aumento non potra', pero', superare una aliquota corrispondente a venti annualita', siano esse calcolate in base a trentunesimi, a trentatreesimi od a quarantacinquesimi.
[10]Art. 14. - Le pensioni privilegiate per ferite od infermita' contratte per causa di servizio, sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n, 876, e successive modificazioni.
[11]Qualora debba applicarsi il 3° comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le pensioni stesse vengono calcolate:
- a)per gli ufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'art. 7 della presente legge;
- b)per i sottufficiali, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle aliquote fissate nell'art. 10 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1935-XIII, numero 834, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
- c)per i militari di truppa, a qualsiasi Arma o Corpo appartengano, in base alle quote tabellari di cui alla colonna C dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935-XI1I, n. 834.
[12]I quattro quinti della media degli stipendi o delle paghe effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, da servire di base per la liquidazione delle pensioni privilegiate o le quote tabellari suddette devono essere aumentati:
- a)per gli ufficiali ed i sottufficiali, che godono di indennita' di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo, dell'aliquota dell'indennita' di aeronavigazione o di pilotaggio o di volo di cui agli articoli 9 della presente legge e 12 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, numero 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935 XIII, n. 834, e calcolata secondo le norme contenute negli articoli stessi, con un minimo di aumento comunque corrispondente a:
[13]15/28 se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
[14]13/31 se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
[15]13/33 se ufficiali subalterni dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
[16]22/40 se ufficiali generali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;
[17]18/40 se ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico;
[18]18/45 se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;
[19]12/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;
[20]10/45 se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici b)) per i militari di truppa, se allievi piloti, della somma di lire 2000, se allievi specialisti o specialisti, della somma di lire 1500.
[21]Per la determinazione delle pensioni delle varie categorie valgono le norme contenute nel citato decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.
[22]In nessun caso la pensione privilegiata potra' superare l'ultimo stipendio di attivita' di servizio, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
