A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilita', al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali. L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, e' soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art9 · fonte del testo