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La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art11 · fonte su Normattiva