Modifiche al sistema penale

Art. 25 — Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 517/1988

    Parametro
    5 maggio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.115 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 197…

    Art. 115 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 590 c.p. · Art. 103 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art25 · fonte su Normattiva