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Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere a), b) e c), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera d), della presente legge. Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato. In tal caso non e' obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facolta' di pagare, prima dell'apertura, del dibattimento ovvero prima, del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 102, 113 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, quarto comma del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella l. 11 marzo 1970, n. 283), in relazione agli artt. 8 e 9 della l. n. 317 del 1967, che sanziona con pena amministrativa l'assunzione dei lavoratori agricoli al di fuori del tramite dell'Ufficio del lavoro, depenalizzando implicitamente una fattispecie di reato ed assoggettandone l'accertamento alla procedura di cui alla l. n. 317 del 1967 cit.. Discende infatti da elementari principi giuridici che la legge e` provvedimento pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo, inequivocabilmente voluti nei limiti della propria competenza dal legislatore ordinario, quali nella specie la trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie in precedenza disciplinata quale illecito penale.

    Art. 102 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali

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  • Sentenza n. 32/1970

    Questione infondata
    4 marzo 1970

    L'opposizione al pretore, preveduta dagli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, rientra nel sistema dei principi che regolano la discriminazione tra giurisdizione ordinarie e giurisdizione amministrativa e non è in contrasto con l'art. 113 della Costituzione.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 113 cost. · Art. 8 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art8 · fonte del testo