Art. 8 — Rapporto
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Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere a), b) e c), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera d), della presente legge. Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato. In tal caso non e' obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facolta' di pagare, prima dell'apertura, del dibattimento ovvero prima, del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
