Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonche' quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualita' degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti. L'Amministrazione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. L'Amministrazione puo' chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art15 · fonte del testo