Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, attestante la loro regolarita' formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art16 · fonte del testo