Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorieta' indicata nell'art. 14 puo' essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredita'. Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 17 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre pero' il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero. In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art18 · fonte del testo