Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, e' necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e di sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione puo' essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che e' consegnato allo stesso richiedente. Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma ((dell'art. 47.))

Testo vigente dal 21 novembre 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 21 novembre 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'art. tolto: 50 aggiunto: 47.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art21 · fonte del testo