Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredita' rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualita' anziche' nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorieta' ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art19 · fonte del testo