Art. 26 — Limitazione dei vincoli
Una rendita non puo' essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalita' e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite gia' sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ((ad esse attribuito)).
Testo vigente dal 21 novembre 1957
