Una rendita non puo' essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalita' e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite gia' sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ((ad esse attribuito)).

Testo vigente dal 21 novembre 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 21 novembre 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad tolto: essa aggiunto: esse attribuito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art26 · fonte del testo