Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 33 — Cancellazione dei vincoli senza consenso
Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:
- 1)quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' della rendita;
- 2)quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
- 3)quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
