Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

  • 1)quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' della rendita;
  • 2)quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
  • 3)quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art33 · fonte del testo