Art. 41 — Pignoramento e sequestro di titoli
E' fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le Sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del Debito pubblico, anche all'Ufficio o Tesoriera presso cui i titoli si trovano.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
