E' fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le Sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del Debito pubblico, anche all'Ufficio o Tesoriera presso cui i titoli si trovano.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art41 · fonte del testo