La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art45 · fonte del testo