Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. In ogni caso pero' il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art48 · fonte del testo