La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'art. 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime. L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarita' di tutta l'operazione. Le modalita' stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'art. 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto ((di emissione o ad una delle aziende)) di credito di cui all'art. 11.

Testo vigente dal 21 novembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 21 novembre 1957. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… nell'art. 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione tolto: e aggiunto: o ad una delle aziende di credito di cui all'art. 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art12 · fonte del testo