L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel tosto modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3".

Testo vigente dal 4 novembre 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 56/2009

    Questione infondata
    27 febbraio 2009

    Al di là della formulazione testuale dell'ordinanza di rimessione, il rimettente - a giudizio della Corte - ha inteso denunciare, il combinato disposto: a) dell'art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 770 del 1961, quale sostituito dall'art. 1 della legge n. 592 del 1985; b) dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge n. 28 del 1999.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 1 Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari · Art. 3 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 197/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    Riguardo alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista per eventi straordinari (nel caso per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) va ribadito che non è affatto irragionevole la scelta discrezionale operata dal legislatore col disporre, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti, la proroga dei soli termini che scadono nel periodo in cui l'evento si verifica e non anche di quelli che, pur decorrendo nello stesso periodo, scadono successivamente. In tale principio, peraltro, è implicita l'affermazione dell'eterogeneità delle due situazioni, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficoltà, che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 25 ottobre 1985, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. O. n. 650/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1985-10-25;592~art1 · fonte su Normattiva