Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente. Possono iscriversi al nome di piu' minori o di altri amministrati, purche' unica ne sia la rappresentanza legale. Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprieta' di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art6 · fonte del testo