Art. 6 — Intestazione
Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente. Possono iscriversi al nome di piu' minori o di altri amministrati, purche' unica ne sia la rappresentanza legale. Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprieta' di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
