La volonta' di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio. Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

  • a)mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo.
  • b)mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;
  • c)mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;
  • d)mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario, a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio. In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art7 · fonte del testo