Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

  • a)domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;
  • b)consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c);
  • c)sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente convenuta;
  • d)decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione. In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo. Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art24 · fonte del testo