Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 24 — Costituzione del vincolo
Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:
- a)domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;
- b)consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c);
- c)sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente convenuta;
- d)decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione. In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo. Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
