Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1967 al 14 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli: Art. 48-bis. - Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonche' agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte. Art. 297-bis. - Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme. La maggiorazione e' parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi. La maggiorazione e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce. Art. 297-ter. - Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, e' dovuta la tassa o la maggiore tassa. Art. 297-quater. - Indennita' a carico dell'Ente locale: il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima. L'indennita' e' liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta. Art. 297-quinquies. - Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennita': La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonche' all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni. Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilita' delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246. Art. 297-sexies. - Maggiorazione ed indennita' dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Province: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni. Art. 297-septies. - Prolungamento della rateazione:

[2]La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facolta' di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, gia' iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso. E' in facolta' del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza dell'intero rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo. Art. 297-octies. - Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima. La maggiorazione e' determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed e' riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite. Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute. Art. 297-novies. - Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si puo' ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta. Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennita' prevista dall'articolo 297-quater e' ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso. I provvedimenti del prefetto sono definitivi. Art. 298-bis. - Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Province si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-bis e 297-octies del presente testo unico.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 14 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;388~art4 · fonte su Normattiva