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Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 230. - "Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, e' presieduta dal presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed e' composta di due impiegati in pianta stabile dei Comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio. "Entro il 15 dicembre, il presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al Prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione. "Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente. "Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti. "Lo scrutinio e' fatto dal Prefetto, con l'intervento del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal sindaco. "I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio". Art. 231. - "Per i salariati, la Commissione di disciplina e' costituita, oltreche' del presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalita' stabilite nello stesse articolo. "Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente". Art. 231-bis. - "Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti tali nomine sono fatte dal Prefetto. "Fino a quando non sara' possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei Comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal Prefetto".
Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008
