Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 236 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'art. 149 del testo unico predetto e abrogato e sostituito dal seguente: "Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:
tolto: 1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
tolto: 2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
tolto: 3) acquisto di azioni industriali;
tolto: 4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno leL. 2.000.000, quando non si valgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
tolto: 5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, (quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
tolto: 6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000;
tolto: 7) assunzione diretta dei pubblici servizi;
tolto: 8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
tolto: 9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
tolto: 10) liti attive o passive e transizioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art13 · fonte del testo