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Il secondo comma dell'art. 284 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art15 · fonte del testo