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Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico. Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il segretario provinciale e' responsabile delle pubblicazioni. I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti. La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perche' possa prenderne cognizione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

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