Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1975

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1975

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 191…

    Art. 23 Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148: "Ciascun contribuente puo' a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. "La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione. "Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, puo' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art23 · fonte del testo