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L'art. 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' abrogato e sostituito dal seguente. "Per l'assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro dell'interno provvedera' su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art24 · fonte del testo