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I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie. L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sara' data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie. Il numero di dette farmacie e le modalita' di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 12 maggio 1968

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