Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
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Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 475.
Abrogato dal 12 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 12 maggio 1968. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie. L'autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sara' data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie. Il numero di dette farmacie e le modalita' di apertura saranno sottoposti all'approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art27 · fonte del testo