Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 308 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: E' aggiunto l'art. 98, del seguente tenore: "Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:
tolto: 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
tolto: 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;
tolto: 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
tolto: 4) acquisto di azioni industriali;
tolto: 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;
tolto: 6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
tolto: 7) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
tolto: 8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;
tolto: 9) prestiti di qualsiasi natura;
tolto: 10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;
tolto: 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;
tolto: 12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;
tolto: 13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;
tolto: 14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art5 · fonte del testo