Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 207 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'art. 99 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

tolto: 1) liti attive o passive e transazioni per in valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

tolto: 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

tolto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art6 · fonte del testo