Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 185 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'art. 101 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nel casi previsti ai numeri da 2 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

tolto: 1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

tolto: 3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

tolto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art8 · fonte del testo