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L'art. 101 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nel casi previsti ai numeri da 2 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  • 1)impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  • 2)alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
  • 3)liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;
  • 4)locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art8 · fonte del testo