Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1998 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1957 al 6 maggio 1998. 8146 parole tolte, 11 parole aggiunte in 240 capoversi.
tolto: Gli articoli 156 e 157; la intitolazione, il Capo I, gli articoli 222, 226, 228, 230 e 231, e il Capo III del Titolo V; l'art. 409 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: Art. 156. - I comuni hanno facolta' i unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.
tolto: La costituzione del consorzio e' approvata, con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.
tolto: La costituzione del consorzio per il servizio del segretario comunale e' sempre approvata con decreto del Ministro per l'interno.
tolto: Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
tolto: Art. 157. - Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
tolto: La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.
tolto: La costituzione coattiva del consorzio pel servizio del segretario comunale e' sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno.
tolto: Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
tolto: TITOLO V. DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI.
tolto: CAPO I. - Del segretario comunale e del segretario provinciale.
tolto: Art. 173. - Il segretario comunale e il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni, indennita', rispettivamente, a carico del comune, giusta l'art. 91, lettera b), numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, giusta l'art. 144, lettera b), numeri 4 e 5, salvo, per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 209.
tolto: Per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Podesta' e Preside e ne eseguono gli ordini.
tolto: Art. 174. - Per essere nominato segretario comunale o segretario provinciale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, e' necessario:
tolto: 1°) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
tolto: 2°) non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite e' elevato di cinque anni:
tolto: per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
tolto: per i legionari fiumani;
tolto: per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre l935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
tolto: per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.
tolto: Il limite di eta' e' inoltre elevato:
tolto: a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; ed, infine, pei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo, per questi ultimi, il maggior limite consentito in applicazione delle lettere b) e c);
tolto: b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
tolto: c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
tolto: L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla successiva lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni precedenti, purche' complessivamente non si superino i 45 anni di eta'.
tolto: Per gli aspiranti che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali, il limite di 35 anni e' elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.
tolto: Nessun limite massimo di eta' e' richiesto nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla annessa tabella A per i segretari comunali, ed al IV di cui alla annessa tabella B per i segretari provinciali.
tolto: 3°) avere ottenuto il diploma di abilitazione, in seguito ad esame, pei posti di segretario comunale.
tolto: Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A, nell'Amministrazione civile dell'interno; tiene luogo, altresi', del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo B, nella stessa Amministrazione, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.
tolto: 4°)
tolto: Alle nomine e promozioni ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale sono applicabili le disposizioni di cui alR. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali a quelli dell'ordinamento gerarchico statale, stabilita nella tabella F annessa alla presente legge.
tolto: Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.
tolto: Art. 175. - Per essere ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:
tolto: di avere i requisiti richiesti per la nomina a segretario, di grado inferiore al IV, tranne quello dei limiti di eta';
tolto: di avere ottenuto il diploma di maturita' classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri), oppure di avere ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.
tolto: Art. 176.
tolto: Art. 177.
tolto: Art. 178.
tolto: Art. 179.
tolto: Art. 180.
tolto: Art. 181.
tolto: Il Ministro per l'interno, con provvedimento non motivato ed insindacabile, puo' negare l'ammissione al concorso.
tolto: Art. 182.
tolto: Art. 183.
tolto: Art. 184.
tolto: Art. 185.
tolto: Art. 186. - Il giudizio sui concorsi e' dato da una Commissione composta:
tolto: l) per i posti di segretario comunale di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispettore, Presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, di un funzionario di ragioneria della stessa Amministrazione di grado non inferiore all'VIII, di un esperto nelle discipline amministrative, e di un segretario comunale di grado non inferiore al IV designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;
tolto: 2) per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di stato o di un Prefetto. Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podesta' del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
tolto: Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
tolto: La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'interno.
tolto: Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.
tolto: Art. 187.
tolto: Art. 188.
tolto: Art. 189. - Il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento, prima d'iniziarlo, devono, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Prefetto, che puo' delegare, rispettivamente, il Podesta' o il Preside a riceverla, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri.
tolto: La formula della promessa solenne e' la seguente:
tolto: «Prometto che saro' fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori:, che osservero' lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
tolto: «Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non concilii coi doveri del mio ufficio.
tolto: «Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».
tolto: Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
tolto: Art. 190. - Il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono, sotto pena di decadenza, prestare, in presenza di due testimoni, giuramento avanti al Prefetto, che puo' delegare rispettivamente, il Podesta' o il Preside a riceverlo.
tolto: La formula del giuramento e' la seguente:
tolto: «Giuro che saro' fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
tolto: «Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii con i doveri del mio ufficio.
tolto: «Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».
tolto: Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
tolto: Del giuramento e' presa nota nello stato matricolare.
tolto: Art. 191. - Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti, in atto, servizio, questi, ove non preferisca rinunciare al proprio grado, deve essere trasferito ad altra sede cui sia attribuito un segretario del suo grado.
tolto: Fino a quando il trasferimento non sia attuato, al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al nuovo grado oltre ad un assegno riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello gia' goduto.
tolto: Art. 192. - Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in sede corrispondente al suo grado.
tolto: Art. 193. - In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o del segretario provinciale, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la supplenza al vice-segretario se esista, puo' destinare temporaneamente a sostituirlo altro segretario, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado del segretario da sostituire.
tolto: Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei segretari comunali puo' provvedere il Prefetto, che deve riferirne subito al Ministero.
tolto: Art. 194. - In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la reggenza al vice-segretario, ha facolta' di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario.
tolto: Qualora per i posti vacanti di segretario comunale nei gradi VIII e VII non sia possibile provvedere a norma del comma precedente, il Ministro per l'interno puo' affidare l'incarico, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verra' corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennita'.
tolto: Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo, non e' prescritto alcun limite massimo di eta'. Colui cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'art. 189.
tolto: Art. 195. Per l'assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro dell'interno provvedera' su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.
tolto: Art. 196. - Il Ministro per l'interno puo' trasferire su domanda, sentito il Consiglio di amministrazione, il segretario provinciale, provvisto del diploma di abilitazione di cui al n. 3 dell'art. 174, nel ruolo dei segretari comunali, o il segretario comunale, provvisto di laurea in giurisprudenza o altra equipollente, nel ruolo dei segretari provinciali.
tolto: Nell'uno o nell'altro caso il segretario trasferito andra' ad occupare nel ruolo l'ultimo posto fra i segretari di grado pari a quello rivestito nel ruolo di provenienza.
tolto: Art. 197. - Il Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali e' il Direttore capo della divisione cui e' affidato il relativo servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
tolto: Art. 198.
tolto: Art. 199. - Il segretario comunale o il segretario provinciale cui sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione delle ultime note informative e prima del concorso o dello scrutinio, e' escluso dai medesimi.
tolto: Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario, non impedisce la sua partecipazione ai concorsi o scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane pero' sospesa fino al termine del procedimento stesso.
tolto: Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, il segretario e' definitivamente escluso dalla promozione sia per concorso, sia per scrutinio.
tolto: Il segretario comunale avente grado non inferiore al quarto, ed il segretario provinciale, che siano puniti con il massimo della sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.
tolto: Art. 200. - Il segretario che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima.
tolto: Il segretario che abbia, per due volte consecutive, rinunciato alla promozione, e' escluso dai successivi scrutini.
tolto: Art. 201.
tolto: Art. 202.
tolto: Art. 203.
tolto: Art. 204. - A colui al quale sia stata affidata la reggenza di un posto vacante di segretario comunale o di segretario provinciale, a norma dell'art. 194, e' assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo, stabiliti per il relativo grado.
tolto: Quando il reggente ricopre altro posto di ruolo di segretario comunale o di segretario provinciale ovvero nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente e' determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, oltre il trattamento economico di cui e' gia' provvisto.
tolto: Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune o alla provincia; l'ammontare mensile di tale rimborso non deve pero' eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.
tolto: Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che, per l'esercizio delle sue funzioni, debba periodicamente recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati.
tolto: Art. 205.
tolto: Art. 206. - E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
tolto: Il provento dei diritti stessi e' ripartito in conformita' alle tabella E annessa alla presente legge.
tolto: In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio; esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.
tolto: Art. 207. - Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria, tra comune e segretario, secondo la annessa tabella E, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali dei segretari provinciali in servizio.
tolto: Le somme di cui al precedente comma vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato», nella contabilita' speciale delle rispettive Prefetture.
tolto: Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla Prefettura di Roma, che le imputa, alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
tolto: Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti, il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale.
tolto: Art. 208. - Le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed i collocamenti in disponibilita' dei segretari comunali e dei segretari provinciali, sono stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.
tolto: Art. 209. - Il segretario comunale ed il segretario provinciale che abbiano compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di eta' con 20 anni di servizio, possono, con decreto del Ministro per l'interno, essere collocati a riposo, purche' abbiano gia' conseguito il diritto a pensione.
tolto: Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali e dei segretari provinciali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni e delle provincie, sia dei segretari rispettivi. Agli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, che conseguano la nomina a segretario comunale o provinciale, al applica, ai fini della pensione, l'art. 48 del Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
tolto: Art. 210. - Le punizioni disciplinari dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono:
tolto: 1) la censura;
tolto: 2) la riduzione temporanea dello stipendio;
tolto: 3) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
tolto: 4) la revoca;
tolto: 5) la destituzione.
tolto: Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Ministro per l'interno; la censura puo' essere inflitta anche dal Prefetto ovvero dal Podesta', o dal Preside, secondo la rispettiva competenza.
tolto: Contro il provvedimento del Podesta' o del Preside e' dato ricorso al Prefetto, e contro quello del Prefetto al Ministro per l'interno.
tolto: La riduzione dello stipendio non puo' superare un quinto dei ano ammontare, ne' avere durata superiore a sei mesi.
tolto: La sospensione dal grado con privazione dello stipendio non puo' avere durata inferiore ad un mese, ne' superiore a sei mesi.
tolto: Salvo che per la censura, le punizioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.
tolto: Nei casi piu' gravi, il Prefetto puo' disporre la sospensione provvisoria dal grado con privazione dello stipendio del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, riferendone immediatamente al Ministero.
tolto: Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente comunicati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
tolto: Le norme regolatrici delle singole punizioni e del relativo procedimento disciplinare sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.
tolto: Art. 211. - La Commissione di disciplina per i segretari comunali e per i segretari provinciali e' costituita:
tolto: 1) pei segretari comunali di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VII e di un segretario comunale di grado non inferiore al II, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale, avente grado non inferiore al III, e di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, supplenti. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.
tolto: 2) pei segretari comunali di grado superiore al V, e pei segretari provinciali, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, che la presiede, del Capo del personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali presso il detto Ministero, e, rispettivamente, di un segretario comunale o di un segretario provinciale appartenenti al grado I, a seconda che trattisi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario comunale e di un segretario provinciale, aventi grado non inferiore al II, supplenti.
tolto: Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII esercita le funzioni di segretario.
tolto: I segretari comunali ed i segretari provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
tolto: Art. 212. - Il segretario puo' essere dispensato: 1) per inabilita' fisica; 2) per incapacita' professionale; 3) per scarso rendimento.
tolto: Al segretario proposto per la dispensa e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni o deduzioni.
tolto: La dispensa puo' essere anche disposta, quando sia necessario, nell'interesse del servizio.
tolto: La dispensa e' disposta dal Ministro per l'interno con decreto motivato, in seguito a visita medica collegiale, se la dispensa avvenga per inabilita' fisica; e, negli altri casi, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione.
tolto: Art. 213. E' dichiarato d'ufficio dimissionario il segretario:
tolto: a) che perda la cittadinanza italiana;
tolto: b) che accetti una missione o impiego da un Governo straniero senza esserne stato autorizzato dal Governo Nazionale;
tolto: c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
tolto: Art. 214. - E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio, o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati.
tolto: Puo', tuttavia, il Ministro per l'interno, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione, dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dall'impiego.
tolto: Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni d cui sopra e' sospeso dallo stipendio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podesta' o del Preside, secondo la rispettiva competenza, o di un Ispettore.
tolto: Art. 215. - Le dimissioni volontarie del segretario comunale e del segretario provinciale, devono essere presentate per iscritto, rispettivamente, al Podesta', o al Preside che le rimette subito, col proprio motivato parere, al Prefetto.
tolto: Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro per l'interno.
tolto: Il segretario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti, finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
tolto: L'accettazione puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
tolto: I provvedimenti in applicazione del presente articolo e dei due articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.
tolto: Art. 216. - Il segretario, volontariamente dimissionario o dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano.
tolto: Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del loro grado, essi avranno diritto al primo posto che si renda vacante.
tolto: La riammissione e' disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.
tolto: Il segretario riammesso e' inscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
tolto: Art. 217. - Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale e' compatibile con quello di notaio.
tolto: Art. 218. - I segretari comunali ed i segretari provinciali possono far parte delle associazioni autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.
tolto: Art. 219. - Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie, per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso pel pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero delle comunicazioni, quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali.
tolto: Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilita' speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato».
tolto: Entro il 31 ottobre successivo, le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento, commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
tolto: Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto.
tolto: L'esattore delle imposte dirette e' tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune nel caso di mancanza di fondi in cassa, ai termini dell'art. 243.
tolto: Art. 222. - Per la nomina a vice-segretario provinciale e' richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello stato.
tolto: Per la nomina a vice-segretario comunale e' richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
tolto: Le donne sono escluse dall'ufficio di vice-segretario comunale e di vice-segretario provinciale.
tolto: A nessun altro impiegato dei comuni e delle provincie puo', sotto qualsiasi denominazione, essere attribuita la qualifica di segretario.
tolto: Art. 226. - Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, prestano la promessa solenne di cui all'art. 189; quelli che abbiano conseguito la stabilita' prestano il giuramento di cui all'art. 190.
tolto: La promessa ed il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.
tolto: Art. 228. - Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.
tolto: Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.
tolto: Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi, puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.
tolto: In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.
tolto: Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.
tolto: Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.
tolto: Art. 230. - Per gl'impiegati del comune la Commissione di disciplina e' costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di due impiegati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Podesta', di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Podesta' indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.
tolto: In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
tolto: Per i salariati del comune la Commissione di disciplina e' costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri nominati dal Podesta', uno tra gl'impiegati del comune, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
tolto: Qualora, per qualsiasi causa, il Podesta' non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.
tolto: Art. 231. - La Commissione di disciplina per gli impiegati della provincia e' costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario provinciale e di due impiegati della provincia aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Preside, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Preside indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.
tolto: In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
tolto: Per i salariati della provincia la Commissione di disciplina e' costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia, con funzioni di segretario, ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
tolto: Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.
tolto: * * *
tolto: CAPO III - Disposizioni comuni al segretario comunale, al segretario provinciale e agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
tolto: Art. 235. - Per l'ammissione e promozione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, e' richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.
tolto: Art. 236. - Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parita' di merito:
tolto: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
tolto: 2) i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;
tolto: 3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;
tolto: 4) i feriti in combattimento nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
tolto: 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;
tolto: 6) i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;
tolto: 7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;
tolto: 8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
tolto: 9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;
tolto: 10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';
tolto: 11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.
tolto: Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.
tolto: Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.
tolto: In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.
tolto: Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.
tolto: Art. 237. - Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonche' delle aziende municipalizzate in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonche' degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dall'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.
tolto: Sono estese, altresi', al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonche' agli orfani ed altri congiunti decaduti ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.
tolto: Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e' computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianita' richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.
tolto: Art. 238. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita' alle nomine.
tolto: La nomina dei vincitori e' fatta secondo l'ordine della graduatoria.
tolto: La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
tolto: Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
tolto: Tale facolta' non puo' essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.
tolto: La stessa norma si applica anche per i concorsi ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera di segretario comunale, la disposizione di cui all'articolo 181.
tolto: Art. 239. - Il segretario comunale e il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati dei Comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facolta', entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facolta' deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.
tolto: La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.
tolto: Art. 240. - I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale, non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del Comune o ella Provincia.
tolto: Art. 241. - Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale, nonche' di impiegato e salariato dei comuni, delle Provincie e dei Consorzi, e' incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.
tolto: Qualora ricorrano speciali motivi, il Ministro per l'interno o il Prefetto, a seconda che trattisi di segretari comunali e provinciali o degli altri impiegati dei comuni e delle Provincie, possono tuttavia, sentita l' Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o altri enti pubblici locali.
tolto: Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualita' di segretario comunale o di segretario provinciale, nonche' di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi e', altresi', incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le societa' costituite a fine di lucro.
tolto: Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro per l'interno per i segretari comunali e per i segretari provinciali e del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'amministrazione di societa' cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.
tolto: Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.
tolto: Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attivita' che, a giudizio del Ministro per l'interno per i primi, ed a giudizio del Capo dell'Amministrazione per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro della Amministrazione stessa.
tolto: Il Capo dell'Amministrazione e' responsabile per la omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti che siano venuti a sua conoscenza.
tolto: Art. 242. - Gli stipendi del segretario comunale e del segretario provinciale, nonche' degli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, sono pagati a rate mensili posticipate.
tolto: Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, puo' deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.
tolto: Art. 243. - L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
tolto: Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnati all'esattore.
tolto: L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
tolto: Art. 244. - Al segretario comunale, al segretario provinciale, nonche' agli impiegati o salariati del comune, della provincia o dei consorzi, non possono essere concessi compensi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, all'infuori quelli per lavori straordinari effettivamente prestati e di volta in volta previamente autorizzati.
tolto: Non puo' essere autorizzata, in ciascun anno, la prestazione di lavoro straordinario per un periodo di tempo che importi un compenso superiore al decimo dello stipendio o salario.
tolto: Art. 245. - Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli Istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n 577 e del R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennita' da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.
tolto: Salvo quanto e' disposto dalle norme sull'ordinamento degli Istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualita' di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facolta' sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1613.
tolto: Art. 246. - Il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' l'impiegato o salariato del comune, della provincia e del consorzio chiamati, a far parte della Commissione di disciplina, decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.
tolto: Art. 247. - Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale, il segretario provinciale, nonche' gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previi i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna.
tolto: Il licenziamento e' disposto per il segretario comunale e per il segretario provinciale dal Ministro per l'interno, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina.
tolto: Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati o salariati del comune, della provincia, e dei consorzi, incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
tolto: a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, malversazione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
tolto: b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.
tolto: In caso di assegnazione al confino, o di ammonizione, il segretario, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.
tolto: Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
tolto: Art. 248. - Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.
tolto: Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa e' decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
tolto: Il provvedimento di dispensa e' definitivo.
tolto: Art. 249. - Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.
tolto: La sospensione e' applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.
tolto: Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
tolto: La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.
tolto: All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
tolto: Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
tolto: Art. 250. Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.
tolto: Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.
tolto: La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio. * * *
tolto: Art. 409. - Fino a che non verra' emanato il nuovo regolamento per la esecuzione della presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le «Norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928-VI, n. 1953» approvate con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 871.
tolto: Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni della presente legge, le attribuzioni con detto decreto assegnate al Prefetto, sono esercitate dal Ministro per l'interno.
tolto: Le pubblicazioni disposte a mezzo del «Foglio annunzi legali» della provincia sono effettuate a stampa e ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-27;851~art1 · fonte del testo