Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in teste unico, sentite le Commissioni indicate nell'art. 40, le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico approvato con R. decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694, anche per quanto riguarda i termini e le dizioni «circoscrizioni, schede e rappresentanti di liste» da sostituire rispettivamente con le altre «Collegio, buste e rappresentanti di candidati».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1925.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Federzoni - Rocco - Di Scalea - De' Stefani - Di Giorgio - Di Revel - Fedele - Giuriati - Nava - Ciano.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-02-15;122~art5 · fonte del testo